UFFICIALE-Favara: revocata la squalifica a Gerlando Contino
Attraverso una nota ufficiale la Corte Sportiva di Appello fa sapere di avere rideterminato la sq
Attraverso una nota ufficiale la Corte Sportiva di Appello fa sapere di avere rideterminato la squalifica a Gerlando Contino, attaccante del Favara, originariamente prevista fino al 24 novembre 2023. Questo il comunicato integrale:
Premesso che questa Corte Sportiva di Appello con propria decisione pubblicata sul C.U. 224/CSAT 14 del 18.12.2018 ha sospeso ogni decisione in ordine al gravame proposto avverso la squalifica irrogata dal GST al calciatore sig. Gerlando Contino, delegando all’uopo la Procura Federale poichè l’identificazione fatta dal DDG era avvenuta solo sulla base di una serie di supposizioni ex post, atteso che lo stesso DDG aveva riferito all’AA1, nell’immediatezza dei fatti, di avere ricevuto un pugno da persona che non era riuscito ad identificare.
Acquisita la relazione della Procura Federale, che oltre al sig. Gerlando Contino ha proceduto all’audizione del dirigente accompagnatore della società “Città di S. Agata” e del sig. Butera Antonino presente nell’occasione nella qualità di giornalista della testata “La Sicilia” benchè lo stesso sia un componente della Delegazione Provinciale di Agrigento. E’ così emerso, al netto delle dichiarazioni del diretto interessato peraltro in parte smentite dagli altri soggetti assunti, che l’aggressione subita dal DDG non è con sicurezza da attribuire al predetto calciatore.
In ragione di quanto sopra va pertanto revocata la squalifica così come inflitta dal GST al sig. Gerlando Contino.
Non di meno questa Corte Sportiva di Appello Territoriale non può non rilevare come dalla dichiarazione, certamente neutrale, resa dal dirigente accompagnatore del Città di S. Agata, che al termine della gara vi sono stati momenti di tensione sia per il comportamento del pubblico sia per il comportamento protestatario di alcuni dirigenti del Pro Favara per cui era precipuo onere del sig. Gerlando Contino (nell’occorso rivestiva la funzione di capitano), di prestare la massima assistenza al DDG per proteggerlo da eventuali aggressioni (art. 65 delle NOIF) cosa che invece non è avvenuta pur trovandosi di fianco allo stesso per cui lo stesso deve essere sanzionato come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina al pre sofferto la squalifica a carico del sig. Gerlando Contino.
Conseguentemente revoca l’applicazione della misura amministrativa irrogata ai sensi dell’art.16 comma 4 bis del C.G.S.
Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.