Sicula Leonzio-Palmese: respinto reclamo neroverde, confermato il 2-1 del campo. Calabresi condannati al pagamento…

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Come si apprende da una nota della Lnd, il Giudice Sportivo ha respinto il ricor

Come si apprende da una nota della Lnd, il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso della Palmese riguardante la gara contro la Sicula Leonzio, terminata 2-1 per i siciliani. Questo il testo integrale della nota:

Il Giudice Sportivo,
– esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla PALMESE A.S.D. con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara in epigrafe, in ragione del presunto smarrimento ad opera dell’Arbitro, ovvero sottrazione per mani di terzi non identificati, del documento di riconoscimento del proprio calciatore Cinquegrana Attilio, originariamente indicato in distinta con il numero 5;
– rilevato come, nel merito, il ricorso si presenti ictu oculi del tutto privo di fondamento, poiché poggia su una rarefatta ricostruzione della quaestio facti – secondo cui la documentazione (tutta) sarebbe rimasta dall’Arbitro “verosimilmente incustodita” o “probabilmente” affidata a terzi – in alcun modo accompagnata da qualsivoglia elemento che provi l’avvenuta consegna al Direttore di gara, ad opera della ricorrente, del documento di cui si denuncia lo smarrimento e/o la sottrazione;
– rilevato, inoltre, la pretestuosità della tesi in diritto, che tenta di imputare all’Arbitro presunte violazioni regolamentari, in ragione del mancato rispetto di non meglio chiarite modalità di verifica della documentazione allegata alla distinta;
– rilevato, infine, che nella copia della denuncia sporta presso il Commissariato di Lentini da Carbone Giuseppe, Presidente della PALMESE A.S.D., in relazione ai fatti di cui è causa, quest’ultimo a specifica domanda risponde: “Al momento non sono nelle condizioni di dirle quando il documento (patente di guida) del Cinquegrana è stato inserito nel faldone di cui sopra (raccoglitore contenente la lista, relative tessere FIGC e documenti dei calciatori presenti in distinta)”
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: SICULA LEONZIO – PALMESE A.S.D. 2-1;
3) di addebitare sul conto della PALMESE A.S.D. la tassa di reclamo;
4) di condannare la PALMESE A.S.D. al pagamento delle spese in favore della A.S.D. SICULA LEONZIO, per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza dell’art. 16, comma 5, C.G.S.