Serie D, Giudice Sportivo: per il Paternò campo squalificato più gara a porte chiuse. Sanzione dura anche al Licata-Motivazioni
Attraverso un comunicato ufficiale la LND ha reso noti i provved
Attraverso un comunicato ufficiale la LND ha reso noti i provvedimenti del Giudice Sportivo inerenti all’ultima giornata del campionato di Serie D girone I.
Una gara di squalifica del “Falcone-Borsellino” con obbligo di giocare in campo neutro e a porte chiuse+€ 3.500 di ammenda+un’ulteriore gara a porte chiuse per il Paternò con queste motivazioni:
“Per avere propri sostenitori nel corso del primo tempo lanciato una bottiglia di acqua piena da un litro e mezzo che colpiva in pieno volto un calciatore avversario che rimaneva a terra per circa un minuto rendendo necessario l’intervento dei sanitari. I medesimi sostenitori nel corso del secondo tempo lanciavano un petardo nel proprio settore che rendeva necessario l’intervento della Forza Pubblica; Per la intera durata della gara, inoltre, intonavano cori gravemente offensivi e intimidatori all’indirizzo della società avversaria e della Terna Arbitrale. Al termine della gara, molte persone non identificate né autorizzate ma chiaramente riconducibili alla società, indebitamente presenti nel recinto di gioco, seguivano l’Arbitro e rivolgevano espressioni offensive al suo indirizzo e all’indirizzo degli Organi Federali. Solo l’intervento delle Forze dell’Ordine consentiva l’allontanamento di detti soggetti e il conseguente rientro negli spogliatoi della Terna Arbitrale. Sanzione così determinata anche in considerazione della idoneità del lancio della bottiglia ad arrecare gravissime conseguenze alla incolumità dei calciatori.
€ 2.000 di ammenda+ una gara a porte chiuse per il Licata con queste motivazioni:
“Per avere propri sostenitori in campo avverso lanciato due petardi, uno prima dell’inizio della gara e uno nel corso dell’intervallo, nelle vicinanze dello spogliatoio della squadra avversaria uno dei quali, a causa della detonazione, causava stordimento ad un calciatore della società ospitante che si trovava all’interno del proprio spogliatoio rendendo necessario l’intervento dei sanitari e delle Forze dell’Ordine causando ritardo all’inizio del secondo tempo. Per avere i medesimi sostenitori, per la intera durata della gara, intonato cori gravemente offensivi e minacciosi nei confronti dei componenti la società avversaria. Sanzione così determinata anche in considerazione della diffida e della recidiva specifica”.