Serie D: accolto il reclamo dell’Acr Messina, 3-0 a tavolino con l’Acireale-IL COMUNICATO E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Attraverso una nota ufficiale, la LND fa sapere di aver accolto il reclamo dell’Acr Messina relativo alla gara contro l’Acireale (2^ giornata del campionato di serie D, girone I, vinta sul campo dai granata allo “Scoglio” per 1-2) contro la posizione irregolare dell’esterno acese Francesco Cannino, che doveva scontare una giornata di squalifica e invece è sceso in campo. Il Giudice Sportivo ha dunque accolto il ricorso dei peloritani, infliggendo la sconfitta per 3-0 all’Acireale. Di seguito il testo integrale del comunicato:

Il Giudice Sportivo,
– esaminato il reclamo proposto a seguito di tempestivo preannuncio dalla ACR MESSINA, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore CANNINO FRANCESCO della società ASD CITTÁ DI ACIREALE 1946;
– rilevato che il calciatore summenzionato, nel corso della stagione 2018-19, risultava tesserato per la società SSD CITTÁ DI MESSINA, e che nel corso della gara di andata degli ottavi di finale del Campionato Nazionale Juniores under 19, CITTÁ DI MESSINA – AVELLINO del 28 maggio 2019, gli veniva comminata la squalifica per due gare effettive di cui al C.U. n. 95 del Dipartimento Interregionale LND del 30/05/2019;
– rilevato che la summenzionata squalifica è stata scontata solo parzialmente nel Campionato l Nazionale Juniores under 19 – 2018/2019, atteso che la gara di ritorno del 1° giugno 2019 è stata l’ultima gara del campionato disputata dal CITTÁ DI MESSINA;
– rilevato che nell’ambito della stagione sportiva 2019-2020, il calciatore CANNINO FRANCESCO veniva tesserato dalla ASD CITTÁ DI ACIREALE 1946, in data 23/07/2019 e prendeva parte alla prima gara del Campionato (CITTÁ DI ACIREALE – PALMESE) del 1° settembre 2019;
– Dedotto che il calciatore CANNINO FRANCESCO, al momento della gara in epigrafe, non aveva integralmente scontato la squalifica comminatagli nella precedente stagione sportiva e, pertanto, non aveva titolo a prendervi parte;
P.Q.M.
Delibera:
4) di accogliere il reclamo;
5) di infliggere alla ASD CITTÁ DI ACIREALE 1946 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
6) di non addebitare il contributo di reclamo

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Redazione