Seconda Categoria siciliana: colpisce l’arbitro con una testata, per lui cinque anni di squalifica

30

Mano pesantissima del Giudice Sportivo nei confronti di Francesco Puliafito, calcia

Mano pesantissima del Giudice Sportivo nei confronti di Francesco Puliafito, calciatore del Vigliatore, che si è beccato ben cinque anni di squalifica, fino al prossimo 24 febbraio 2028.

Il giocatore nel corso del match di Seconda Categoria tra la sua squadra e la Nuova Peloro è stato espulso dall’arbitro per poi scagliarsi contro il direttore di gara colpendolo con una testata al volto, costringendolo alla sospensione definitiva della gara e a recarsi in ospedale dove gli è stata riscontrata una frattura composta delle ossa del naso con una prognosi di 21 giorni. Questo il comunicato del Giudice Sportivo:

Per contegno offensivo nei confronti dell’arbitro; nonchè, dopo l’espulsione, per essersi scagliato contro il direttore di gara colpendolo con una violenta testata al volto che provocava immediato dolore, capogiri, senso di nausea e di vomito, costringendolo alla sospensione definitiva della gara ed a recarsi presso il P.S. del Presidio Ospedaliero di Sant’Agata di Militello, dove veniva refertato con una prognosi di giorni ventuno per “frattura composta della base delle ossa propria del naso”.

Valutato che il comportamento sopra riportato configura una condotta da parte del tesserato che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n. 49/A del 12/10/2022;

Che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una condotta violenta secondo la definizione dell’art. 35 del C.G.S., che la individua in “ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara”;

Per quanto sopra;

Si delibera che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art.35, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.