Promozione Sicilia: calciatore espulso prende l’arbitro per il collo e si becca quattro anni di squalifica
Brutto episodio domenica scorsa in Promozione siciliana, girone A. Durante la gara
Brutto episodio domenica scorsa in Promozione siciliana, girone A. Durante la gara tra Casteltermini e Carini, il centrocampista dei padroni di casa Eduardo Giuliano è stato espulso e ha poi aggredito l’arbitro, protestando, causando anche la sospensione della gara. Mano pesantissima nei suoi confronti da parte del Giudice Sportivo, che ha comminato al calciatore quasi quattro anni di stop, squalificandolo fino al 30 giugno 2026. Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo e il video pubblicato sui social dal Casteltermini, che riprende l’accaduto:
SQUALIFICA FINO AL 30/6/2026
Giuliano Eduardo (Casteltermini)
“Per avere, dopo l’espulsione per gravi atti di violenza nei confronti di un avversario, aggredito l’arbitro afferrandolo per la gola, provocando, data la forza dell’impatto, l’indietreggiamento di circa due metri ed un forte dolore alla deglutizione che impediva la prosecuzione della direzione della gara; successivamente, stante il persistente dolore, lo stesso si recava presso il P.S. di un Presidio Ospedaliero dove veniva refertato con una prognosi di cinque giorni.
Valutato che il comportamento sopra riportato configura una condotta da parte del tesserato che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014; Che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica e che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui …”; (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);
Pertanto;
Si delibera che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art.35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva”.
Ecco inoltre il video pubblicato sui social dal Casteltermini: