Mano pesante del Giudice Sportivo su Antonio Alioto, calciatore dell’Acquedolcese protagoniste nel campionato di Promozione girone B. Il giocatore dovrà stare fermo per oltre 4 anni, è statto infatti squalificato fino al 31 dicembre 2021.
Queste le motivazioni: Letto il referto di gara e rilevato che: Il sig. Alioto Antonio, calciatore della Società Acquedolcese, al 22′ del s.t., dopo la propria espulsione per contegno irriguardoso nei confronti di un A.A., colpiva lo stesso con un violento schiaffo all’altezza dello zigomo destro provocando forte dolore tanto da impedirgli di proseguire nella sua funzione e con la necessità di ricorrere a cure presso un P.O. dove veniva refertato con una prognosi di giorni tre per trauma alla parte colpita;
Valutato che il comportamento sopra riportato configura una condotta da parte del tesserato che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n.104/A del 2014;
Che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica e che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui …”; (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U. n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);
Pertanto, ai sensi dell’art.16, comma 1 del C.G.S.;
Si delibera che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art.16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).