Pro Favara: momentaneamente sospesa la squalifica di Gerlando Contino, sentenza rinviata al 22 gennaio

Come si apprende da una nota della Corte Sportiva di Appello Territoriale, la squalifica di cinque anni di Gerlando Contino, della Pro Favara, è stata momentaneamente sospesa e una decisione verrà presa nell’udienza del prossimo 22 gennaio 2019. Questo il comunicato integrale:

Con rituale e tempestivo gravame l’U.S.D. Pro Favara, per il tramite del proprio difensore di fiducia, impugna le decisioni assunte dal GST così come in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi che:
a) il calciatore Gerlando Contino, che nella gara in questione rivestiva la funzione di capitano, non ha mai colpito il direttore di gara e che l’aggressione al contrario sarebbe da addebitare ai sostenitori dell’USD Pro Favara. A tal fine evidenzia che il rapporto dell’arbitro indica il Contino come autore dell’aggressione solo in via ipotetica ed indiziaria circostanza avvalorata dal rapporto di uno degli assistenti il quale riferisce che il DDG rientrato nello spogliatoio dichiarava essere stato aggredito da persona non riconosciuta; che ai fatti sarebbe stato presente anche un componente della Delegazione Provinciale di Agrigento di cui ne viene chiesta l’assunzione come teste;
b) per quanto riguarda, poi, le squalifiche a carico dei calciatori Fanara Francesco e Giuseppe Priolo ne viene richiesta una riduzione in quanto sproporzionate al reale accadimento dei fatti. Quanto sopra è stato ribadito all’udienza odierna dal difensore della reclamante avendone fatto specifica e tempestiva richiesta.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che all’11’ del secondo tempo è stato espulso il sig. Giuseppe Priolo per avere rivolto al DDG delle frasi dall’evidente tenore offensivo e minaccioso. Una volta avuta notificata l’espulsione il predetto calciatore reiterava il suo comportamento profferendo ancora una volta delle frasi dall’evidente tenore minaccioso. Al 35’ del secondo tempo è stato espulso il sig. Francesco Fanara, giocatore di riserva, perché senza autorizzazione entrava nel terreno di gioco assumendo un comportamento minaccioso non solo nei confronti del DDG ma anche nei confronti di alcuni calciatori avversari.
Al termine della gara la terna arbitrale non poteva fare immediato rientro negli spogliatoi a causa delle intemperanze poste in essere da un dirigente dell’USD Pro Favara e da altra persona non identificata, ma comunque sempre riferibile a quest’ultima società. Dopo alcuni minuti di attesa gli ufficiali di gara potevano avviarsi negli spogliatoi ed il primo ad entrare nel sottopassaggio era l’AA1 seguito dal DDG. Quest’ultimo per evitare le intemperanze dei sostenitori dell’USD Pro Favara si posizionava al centro del tunnel ed una volta superata la zona che poteva consentire al pubblico di raggiungerlo veniva colpito da tergo con un pugno che lo raggiungeva sul lato sx della testa e più precisamente tra l’intersezione dell’orecchio con la mandibola. A causa di tale colpo perdeva momentaneamente l’equilibrio rischiando di cadere dalle scale. Riferisce, ancora l’arbitro, che si girava immediatamente per rendersi conto di quanto accaduto e notava che l’unica persona alle sue spalle era il sig. Gerlando Contino che sostava in cima alle scale con le mani ai fianchi. A questo punto il DDG temendo una nuova aggressione correva nel proprio spogliatoio dove si accasciava per il dolore.
L’AA1 che già si trovava negli spogliatoi riferisce nel suo rapporto che veniva raggiunto dal DDG il quale si sedeva a terra tenendosi la tempia e riferiva di essere stato colpito da persona non identificata. Una volta rientrato in sede persistendo lo stato di dolore il DDG si recava presso il locale pronto soccorso dove gli veniva riscontrato un trauma guaribile in tre giorni s.c.
In ragione dei fatti come sopra accertati il gravame deve essere respinto per quanto riguarda la squalifica irrogata al calciatore sig. Francesco Fanara risultando la stessa congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in considerazione dei plurimi comportamenti antiregolamentari posti in essere dal predetto calciatore.
Per quanto riguarda, invece, la squalifica irrogata al calciatore sig. Giuseppe Priolo questa Corte ritiene che la stessa debba essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo.
Infine per quanto riguarda la posizione del calciatore sig. Gerlando Contino questa Corte preliminarmente deve dichiarare inammissibile la chiesta prova per testi in quanto non prevista dalle norme procedurali del C.G.S.-F.I.G.C e del C.G.S.-C.O.N.I. Peraltro il richiamo procedurale fatto dalla difesa della reclamante non risulta essere pertinente in quanto detta norma si riferisce ai procedimenti di competenza del Tribunale Federale.
Parimenti infondata appare la ricostruzione dei fatti proposta dalla reclamante che vorrebbe addebitare l’aggressione al DDG ad un anonimo sostenitore in quanto detta circostanza è smentita dalle risultanze ufficiali. Purtuttavia questa Corte, attese le modalità di identificazione del sig. Gerlando Contino, ritiene opportuno, previa sospensione del presente procedimento, trasmettere gli atti alla Procura Federale affichè accerti se il predetto calciatore sia l’autore dell’aggressione al DDG.
La Procura Federale dovrà inoltre accertare, per un eventuale separato giudizio, la presenza nel sottopassaggio, apparentemente senza alcun titolo, del sig. Antonino Butera, componente della Delegazione Provinciale di Agrigento e se lo stesso, ove presente, abbia violato norme federali anche in relazione alla mancata assistenza al direttore di gara a seguito dell’aggressione da questi subita.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale decidendo sul proposto gravame così dispone:
Rigetta il gravame relativamente al calciatore sig. Francesco Fanara;
Ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Giuseppe Priolo;
Sospende ogni decisione in relazione alla posizione del calciatore sig. Gerlando Contino disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale come in parte motiva e rinvia per il prosieguo all’udienza del 22/01/2019 alle ore 15,30.
Per l’effetto senza addebito tassa reclamo“.

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Redazione