Prima Categoria siciliana: aggredisce l’arbitro, gara sospesa e più di due anni di squalifica per un calciatore

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Brutto, anzi bruttissimo episodio quello accaduto domenica scorsa su un campo di calcio

Brutto, anzi bruttissimo episodio quello accaduto domenica scorsa su un campo di calcio siciliano. Siamo in Prima Categoria, gara valevole per la 6^ giornata di ritorno del girone C tra Geraci e Calcarelli.

Una sfida importante in chiave promozione, con la prima e la terza forza del campionato in campo. Nel corso del secondo tempo, infatti, l’arbitro Cristian Smario di Catania ha espulso il calciatore del Calcarelli Francesco Sardina che poi ha aggredito il direttore di gara prima mettendogli le mani al collo, poi spintonandolo e poi colpendolo con uno schiaffo, provocandogli capogiri e malessere generale.

Naturalmente la gara (il risultato era di 0-0) è stata sospesa per permettere all’arbitro di recarsi in ospedale per ricevere le cure mediche. E il Giudice Sportivo ha usato la mano pesante nei confronti del calciatore, squalificandolo fino al 30 giugno del 2024.

Questo il comunicato del Giudice Sportivo:

“Dopo l’espulsione per doppia ammonizione, stringeva il collo dell’arbitro e lo spintonava; successivamente lo colpiva con un violento schiaffo provocando fortissimo dolore al collo e all’orecchio destro con conseguenti momentanei capogiri e malessere generale che, proseguendo nel tempo necessitava di controlli medici presso un Presidio Ospedaliero dove veniva refertato con una prognosi di un giorno s.c.;

Valutato che il comportamento sopra riportato configura una condotta da parte del tesserato che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014;

Che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una ‘condotta violenta’ secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento ‘da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica e che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui…’ (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);

Pertanto;

Si delibera che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva”.