Mussomeli: respinto il reclamo contro il Paceco-La società annuncia ricorso al Coni

20

Come si apprende dal comunicato del Giudice Sportivo, la

Come si apprende dal comunicato del Giudice Sportivo, la Corte Sportiva di Appello Territoriale ha respinto il ricorso del Mussomeli relativo alla gara contro il Paceco. Questo il testo integrale della nota:

Procedimento n.172/A
A.S.D. MUSSOMELI (CL) Avverso reiezione reclamo proposto contro l’omologazione della gara Mussomeli/Polisportiva Paceco 1976 del 08/02/2017 valevole per il campionato “Eccellenza” Girone A – C.U. 425/2017 Con reclamo inviato a mezzo PEC l’A.S.D. Mussomeli impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata ed introdotta dinanzi a quel giudice con reclamo inviato in data 11/05/2017 sostenendo, in buona sintesi, che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non accogliere il proposto ricorso avendo, di contro, un dovere di attivarsi di ufficio secondo quanto statuito da questa Corte (con le decisioni assunte rispettivamente in data 02/05/2017 pubblicata sul CU n. 402/2017 ed in data 11/05/2017 pubblicata su C.U. n.419/2017), avendo partecipato alla gara Mussomeli/Paceco 1976 disputatasi in data 08/02/2017 un calciatore che non vi aveva titolo non essendo questi tesserato con l’A.S.D. Pol. Paceco 1976.
A maggior sostegno della propria tesi la reclamante richiama altresì la decisione n.24 del Collegio di Garanzia del CONI pubblicata il 07/04/2017, quella dell’Alta Corte di Giustizia del CONI n.19/2011 nonché la decisione del TNAS del settembre 2009 (n.d.r. pubblicata in data 01/10/2009).
Quanto sopra è stato illustrato dal difensore della reclamante all’udienza odierna avendone fatto tempestiva e regolare richiesta.
Nulla è pervenuto dalla convenuta A.S.D. Polisportiva Paceco 1976.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente ritiene che occorra fare chiarezza sia delle norme che regolano la materia sia della portata delle proprie decisioni.
L’art. 17 comma 5 del C.G.S. prevede espressamente che la punizione della perdita della gara è inflitta nel procedimento di cui all’art. 29 commi 7 e 8 del medesimo codice alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte; b) utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo; c) viola le disposizioni di cui agli arti 34 commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF.
Detto procedimento ai sensi del richiamato art. 29 commi 7 e 8 del C.G.S. prevede espressamente che i giudici in prima istanza giudicano sulla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e/o degli assistenti di parte ai sensi dell’art 17 comma 5 del medesimo codice a) d’ufficio; b) su reclamo di parte.
Dette due ipotesi non sono alternative fra di esse ma sono concorrenti per cui esiste, come già si è avuto modo di dire, un diritto dovere del giudice di prime cure di intervenire di ufficio, indipendentemente dalla presentazione o meno di un ricorso da parte della società interessata, ove una delle fattispecie previste dal comma 5 dell’art.17 del C.G.S. risulti evidente dal diretto esame degli atti ufficiali di gara perché vi è un interesse superiore e pubblico al regolare svolgimento dei campionati.
Si è pure detto, secondo la ricordata giurisprudenza del CONI, che tale intervento di ufficio non è vincolato alla eventuale presentazione di un reclamo ( vedasi decisione dell’Alta Corte di Giustizia del Coni n. 19/2011), alla eventuale inammissibilità del reclamo (vedasi 3 Comunicato Ufficiale 442 Corte Sportiva di Appello Territoriale 36 del 30 maggio 2017 Segreteria telefono 0916808461-6 – Fax 0916808462 decisione del TNAS del 3 settembre – 1 ottobre 2009 proc. n.1292 ASC Settebagni contro FIGC e ASD Pro Calcio Sabina) o agli specifici motivi del reclamo (vedasi decisione del Collegio di Garanzia del CONI n. 24/2017).
Questa Corte però ha anche affermato che il controllo del Giudice Sportivo non può essere esteso a tutte le fattispecie stante il notevole carico di lavoro che grava sullo stesso settimanalmente, ma solo a quelle che “ictu oculi” sono immediatamente rilevabili dall’esame degli atti ufficiali di gara quale, a puro titolo esemplificativo e non certamente tassativo, il regolare utilizzo dei calciatori juniores, l’avere schierato un calciatore quindicenne in violazione del comma 3 dell’art. 34 delle NOIF o un calciatore non avente titolo a partecipare alla gara raggiunto da provvedimento disciplinare.
Per cui si è precisato che è, comunque, onere delle società impugnare nei modi e nei termini di cui al combinato disposto degli artt. 29 commi 7 e 8 e 46 comma 3 del C.G.S. il risultato della gara ove abbiano il sospetto che sia stato utilizzato un tesserato che non vi aveva diritto a parteciparvi.
Ciò premesso, per quello che qui ci riguarda si rileva che la gara di cui si discute è stata disputata in data 8 febbraio 2017 con la conseguenza che il reclamo avverso il risultato conseguito in campo avrebbe dovuto essere presentato, a mente del richiamato comma 3 dell’art.46 del C.G.S., entro e non oltre il 15 febbraio 2017, mentre risulta essere stato proposto dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale solo in data 11/05/2017. Ciò comporta che il gravame, così come proposto, deve essere respinto con conferma del provvedimento di inammissibilità assunto dal Giudice Sportivo Territoriale con conseguente preclusione di ogni esame di merito. Per completezza espositiva appare comunque opportuno evidenziare che la fattispecie oggetto del gravame proposto non rientra in uno dei casi “ictu oculi” rilevabili d’ufficio. La presunta posizione irregolare del calciatore in questione non era certamente rilevabile da un ordinario esame degli atti ufficiali di gara, ma solo da un controllo approfondito e scrupoloso che di certo non poteva e non può essere preteso d’ufficio dal Giudice di prime cure. Tra l’altro il documento da controllare, ossia la distinta di gara, costituisce un atto del cui contenuto risponde il sottoscrittore, che così facendo attesta il regolare tesseramento dei soggetti ivi indicati, e sul quale il Giudice, in linea di principio, fa affidamento salvo rilevare ciò che all’evidenza appare irregolare.
Infine questa Corte rileva come sia sfuggito alla reclamante il successivo comma 6 dell’art. 46 del C.G.S. il quale prevede espressamente che:” decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di prescrizione di cui all’art. 25 del presente codice”.

P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame così confermando la decisione di inammissibilità assunta dal Giudice Sportivo Territoriale.
Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
Dispone la trasmissione degli atti, se non già trasmessi, alla Procura Federale per quanto di propria competenza“.

Intanto attraverso la pagina Facebook, la società fa sapere che presenterà ricorso al Coni.