Dopo la sfida interna contro il Foggia, il Giudice Sportivo ha inflitto al Messina un’ammenda di 1.500 euro per i cori offensivi e insultanti per discriminazione territoriale nei confronti dei tifosi avversari. Queste le motivazioni addotte dal Giudice Sportivo:
“per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud intonato, al 20° minuto del secondo tempo, per la durata di circa due minuti, ed al termine della gara cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.)”.