Enna-Giarre, omologato l’1-0: respinto ricorso, etnei condannati anche a pagare 500 euro agli ennesi-I dettagli

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Attraverso un comunicato ufficiale la LND Sicilia rende n

Attraverso un comunicato ufficiale la LND Sicilia rende noti i provvedimenti del Giudice Sportivo. Respinto il ricorso del Giarre contro l’Enna, omologato l’1-0 in favore di questi ultimi ed etnei condannati anche a pagare 500 euro agli ennesi. Questo uno stralcio del comunicato:

“Con ricorso ritualmente proposto la Società Giarre 1946, ritenendo irregolare la posizione di tesseramento del calciatore Truppo Michele (18/10/2002), impiegato dalla Società Enna Calcio nella gara in epigrafe, chiede che venga inflitta alla Società consorella la punizione sportiva della perdita della gara stessa;  La ricorrente segnala che il suddetto calciatore nella corrente stagione sportiva risulta essere stato tesserato con tre Società diverse,

La Società Enna Calcio, con proprie controdeduzioni, obietta puntualmente quanto sostenuto dalla reclamante e chiede che il ricorso venga respinto, valutando altresì la sussistenza del requisito della temerarietà dello stesso;

Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si osserva che il calciatore Truppo Michele risulta tesserato dalla Società Paganese Calcio 1926 (lega PRO), come Giovane di Serie, dal 20/02/2019, dalla stessa trasferito alla Società A.S.D. Jonica (LND) in data 05/10/2020 e, in data 26/03/2021, trasferito in prestito da quest’ultima Società alla Società Enna Calcio;

Da quanto sopra consegue che il calciatore Truppo Michele (18/10/2002), tesserato nella presente stagione per tre società, di cui una professionistica, aveva titolo a prendere parte legittimamente alla gara di cui si tratta; Pertanto;

Si delibera:

Di respingere il ricorso proposto dalla Società Giarre 1946, addebitando alla stessa il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art.48, comma 2, del C.G.S.;

Di dare atto del risultato conseguito in campo;

Di condannare la Società Giarre 1946 alla pagamento della somma di euro 500,00 in favore della Società Enna Calcio stante la temerarietà della lite intrapresa e ciò ai sensi dell’art.55, comma 1,del C.G.S.