Dilettanti: ecco date e regole per i cambi di denominazione, trasferimenti di sede, fusione o scissione per il 2023/24

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Attraverso una nota ufficiale, il Consiglio Federale della FIGC, su proposta del

Attraverso una nota ufficiale, il Consiglio Federale della FIGC, su proposta del presidente Federale e con la Lega Nazionale Dilettanti, ha comunicato le nuove linee guida per i cambi di denominazione, trasferimenti di sede, fusione o scissione per il 2022/23. Argomento di stretta attualità, ne approfittiamo per riportare il comunicato della Figc:

Il Consiglio Federale
− vista la nota in data 5 aprile 2023, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti ha evidenziato l’opportunità di prorogare, anche per la stagione sportiva 2023/2024, le misure derogatorie alle disposizioni normative vigenti, che possano agevolare e favorire soluzioni dirette a salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico;
− ritenuto condivisibile lo spirito della proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto del contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese;
− valutato opportuno intervenire, limitatamente alla realtà dilettantistica e di settore giovanile, sulle condizioni per procedere alle domande di cambio di denominazione, di trasferimento di sede sociale, di fusione, scissione e conferimento di azienda nel termine regolamentare del 5 luglio 2023, introducendo disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., valevoli per la stagione sportiva 2023/2024;
– visto l’art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

ai fini del cambio di denominazione, del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda per società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito società), si applicheranno le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2023/2024:
1) il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni:
a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
b) la società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all’interno della stessa Regione;
c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;
2) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.