Il Giudice Sportivo di serie D ha respinto il ricorso del Città di Messina dopo lo 0-0 contro la Palmese dello scorso 16 settembre.
PALMESE A.S.D. – CITTA DI MESSINA S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. CITTA’ DI MESSINA S.R.L. con il quale si richiede che venga inflitta alla US PALMESE 1912 A.S.D. la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17, comma 5, C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto, avrebbero preso parte alla gara senza averne titolo ben 10 calciatori del sodalizio avversario. In particolare, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserati per la US PALMESE 1912 A.S.D. i calciatori:
1. LA VILLA SIMONE, schierato con il n. 2;
2. BRUNO ANGELO MASSIMO schierato con il n. 5;
3. COLICA DANILO MARIO, schierato con il n. 7;
4. BONADIO DAVIDE, schierato con il n. 10;
5. BASILE DAVID ATTILIO, schierato con il n. 11;
6. PIRAS MARCO, presente in distinta con il n. 13, non effettivamente impiegato;
7. BARRESE RUBEN, presente in distinta con il n. 14, non effettivamente impiegato;
8. CUTRI’ ANTONIO presente in distinta con il n. 15, non effettivamente impiegato;
9. CUDICHIMO COSTANTINO, schierato con il n. 16,
10. PASCARELLA SALVATORE, schierato con il n. 17.
– Letta la dichiarazione del 27 settembre 2018 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che tutti i calciatori summenzionati erano regolarmente tesserati per il S.S.D. CITTA’ DI MESSINA S.R.L. e impiegabili nella gara in oggetto, ad eccezione di CUTRI’ ANTONIO, il cui tesseramento decorre dal 16 settembre 2019 e che, pertanto, ai sensi dell’art. 39, comma 5 NOIF, poteva essere impiegato solo a partire dal giorno successivo.
– Rilevato che ai sensi dell’art. 17, comma 5, la posizione irregolare dei calciatori di riserva [] determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano utilizzati nella gara stessa.
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 0-0;
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della S.S.D. CITTA’ DI MESSINA S.R.L.
4) di condannare la S.S.D. CITTA’ DI MESSINA S.R.L. al pagamento delle spese in favore della US PALMESE 1912 A.S.D., per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza del combinato disposto dell’art. 10, comma 1, C.G.S. CONI, e dell’art. 16, comma 5, C.G.S. FIGC.