Le aspettative non erano enormi ma adesso c’è l’ufficialità, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Catania sulla situazione ripescaggi in Serie B. Questo il testo integrale.
Ricorso numero di registro generale 10417 del 2018, proposto da Calcio Catania S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Gitto, Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, v.le XX Settembre n. 28;
contro
Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Coni, Lega Nazionale Professionisti Serie A non costituiti in giudizio; Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Napolitano, Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, piazza di S.p.A.gna, n. 15; Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;
nei confronti
Lega Italiana Calcio Professionistico, Ternana Calcio S.p.A., Novara Calcio S.p.A., Virtus Entella S.r.l., Robur Siena S.p.A. non costituiti in giudizio; Fc Pro Vercelli 1892 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Flavia Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gabriele Cacciotti in Roma, via del Mascherino 72;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, unitamente alla remissione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI,
– della decisione Prot. n. 00676/18 dell’11.09.2018 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, ed ove occorra:
-delle delibere 47, 48 e 49 assunte in data 13 Agosto 2018 dal Commissario straordinario della FIGC;
-delle delibere assunte dall’assemblea della Lega Serie B del 10 e del 30 luglio 2018 inerenti il blocco dei ripescaggi;
– del calendario della Lega Serie B pubblicato con CU n. 10 del 14.08.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Fc Pro Vercelli 1892 S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, nell’ambito della presente fase cautelare caratterizzata dalla sommarietà della cognizione, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, devono sussistere cumulativamente i due presupposti normativamente previsti del fumus boni iuris e del periculum in mora, tanto che la mancanza di uno solo dei predetti requisiti preclude al giudice amministrativo l’adozione di una qualunque misura cautelare;
– che, per quanto riguarda il fumus boni iuris, il ricorso non soddisfa più le necessarie condizioni di procedibilità in quanto la società istante non risulta che abbia ancora impugnato, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge n. 115 del 2018, la decisione assunta dal Tribunale federale nazionale del 28 settembre scorso con riferimento al format del campionato di serie B;
– che, con riferimento invece al profilo del danno grave ed irreparabile (periculum in mora), vanno poi valutate le conseguenze che, alla luce dell’attuale situazione di fatto, un’eventuale decisione di accoglimento della domanda cautelare proposta con il ricorso in esame potrebbe provocare con riferimento a tutti gli interessi in gioco nella vicenda di che trattasi;
– che, ad avviso del Collegio, proprio comparando gli opposti interessi (ovvero quello della ricorrente a partecipare al campionato di serie B e quello delle parti resistenti a non compromettere il regolare svolgimento, non solo del campionato di serie B, ma anche di quello di Lega Pro), sembra prevalere quello finalizzato a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, anche in ragione del fatto che i due campionati risultano ormai in corso di svolgimento da più giornate;
– che, peraltro, l’auspicata acquisizione del titolo a partecipare al campionato di serie B, allo stato, non costituisce una conseguenza immediata dell’eventuale accoglimento nel merito delle domande proposte con il ricorso in esame, anche in ragione del fatto che risultano proposti ricorsi (o comunque potranno essere riproposti ai sensi del citato decreto legge n. 115 del 2018) aventi ad oggetto la legittimità della clausola preclusiva D4 riguardante le modalità di ripescaggio delle squadre interessate (ovvero n. 7 formazioni su – eventuali – tre posti disponibili);
– che, alla luce di quanto sopra esposto, non risultano sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare che, va pertanto, respinta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la suindicata domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore
Anna Maria Verlengia, Consigliere