Castelbuono: prolungata fino al 25 novembre 2020 la squalifica di Calvaruso dopo il reclamo dei madoniti-Le motivazioni

Niente accoglimento per il reclamo presentato dal Castelbuono riguardante la squalifica fino al 30 giugno 2020 del capitano dei madoniti, Carlo Calvaruso. La Corte Sportiva di Appello Territoriale ha infatti prolungato la sanzione a lui inflitta. Questo il comunicato integrale con le motivazioni:

Con rituale e tempestivo gravame il sig. Carlo Calvaruso, per il tramite del proprio difensore, impugna la decisone assunta a suo carico dal G.S.T. come in epigrafe riportata e ne chiede l’integrale revoca sostenendo, in buona sintesi, di non avere mai aggredito il direttore di gara né di avere commesso quanto addebitatogli per come comprovato dalla dichiarazione resa da un assistente socio sanitario in servizio presso l’impianto di gioco che allega al gravame.
A riprova di quanto sostenuto il reclamante, inoltre, fa presente che all’interno dell’impianto sportivo erano in servizio i C.C. i quali non solo non sono intervenuti, ma non avrebbero segnalato nessun comportamento violento posto in essere dal reclamante in danno del direttore di gara. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore di fiducia all’udienza odierna avendone fatta tempestiva richiesta.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i referti redatti dagli ufficiali di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa i comportamenti dei tesserati posti in essere nel corso della gara, ed in particolare quello redatto dall’arbitro, rileva che al 43’ del 2° t. è stato espulso, per somma di ammonizioni, il sig. Carlo Calvaruso il quale, una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare, inveiva contro il DDG profferendogli frasi dall’evidente tenore offensivo e minaccioso. Subito dopo gli afferrava l’avambraccio, stringendolo con forza, provocando così al DDG un momentaneo dolore e, proseguendo nella sua azione violenta, lasciata la presa dell’avambraccio afferrava l’arbitro per la faccia stringendo con forza la mano sì da causargli un forte dolore ai “muscoli mandibolari”. Il DDG una volta liberatosi dalla presa del Calvaruso faceva immediato rientro nello spogliatoio dove cercava di riprendersi ma trascorsi alcuni minuti e constatato il perdurare dello stato di malessere che lo aveva colto decideva di sospendere definitivamente la gara.
In tale frangente il Calvaruso a più riprese faceva ingresso nello spogliatoio degli ufficiali di gara e alla presenza dei C.C. ammetteva di avere preso il DDG per la faccia ma lo invitava a non rovinarlo in quanto il suo gesto non era certo un’aggressione.
Tale ultima circostanza trova, peraltro, pieno riscontro nel rapporto redatto dai due assistenti ufficiali. Una volta rientrato in sede, stante il perdurare di uno stato di dolenzia, il DDG si recava presso il locale Pronto soccorso dove veniva visitato e dimesso con la diagnosi di lieve trauma facciale con prognosi di gg. 1 s.c.
In ragione dei fatti come sopra esposti la tesi difensiva, sostenuta dal reclamante, non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara né il valore fideifacente del rapporto dell’arbitro e dei suoi assistenti viene meno in ragione della dichiarazione rilasciata da un soggetto terzo e non qualificato, e ciò senza sottacere che detta produzione risulta pure inammissibile perché tendente ad aggirare il divieto di prova testimoniale previsto per il procedimento dinanzi a questa Corte, né la stessa può assurgere a valore di documento, e ciò senza contare che le ulteriori argomentazioni difensive sono smentite dalla circostanza che i C.C. in servizio hanno sostato all’interno dello spogliatoio degli ufficiali di gara a tutela dell’incolumità dell’arbitro e sempre a sua tutela, al momento in cui ha lasciato l’impianto sportivo, è stato scortato da ben due autovetture dei C.C..
Pertanto il gravame per un verso non può trovare accoglimento, mentre per altro verso, rilevato che la condotta posta in essere dal Calvaruso va ascritta ad una condotta violenta concretizzatasi in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività sì da determinare delle lesioni seppur minime, deve disporsi l’aggravamento della sanzione inflitta dal giudice di prime cure in ragione del combinato disposto dell’art. 36 comma 3 del C.G.S. in relazione all’art. 11 bis commi 1 e 4 del C.G.S. da contenersi nel minimo edittale non operando, nel giudizio sportivo, il principio penalistico che prevede l’applicazione della norma più favorevole al reo in caso di successione, nel tempo, di disposizioni modificative delle sanzioni.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame ed in riforma della decisione assunta dal G.S.T. ridetermina a tutto il 25/11/2020 la squalifica a carico del calciatore sig. Carlo Calvaruso. Per l’effetto dispone incamerarsi la tassa reclamo versata“.

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Redazione