Calcio siciliano: aggredisce l’arbitro, cinque anni di squalifica per un calciatore
Pugno durissimo del Giudice Sportivo in Seconda Categoria s
Pugno durissimo del Giudice Sportivo in Seconda Categoria siciliana. Squalificato infatti per cinque anni (fino al 22 gennaio 2029) Gaspare Dell’Oglio, calciatore del Galactic Academy, per aver aggredito il direttore di gara all’88’ della sfida contro il Città Di Giuliana, sul punteggio di 2-2.
Per la cronaca, l’incontro è stato sospeso e il Giudice Sportivo ha assegnato la sconfitta a tavolino (0-3), oltre a un’ammenda di 300 euro, alla società di cui il calciatore è tesserato.
Queste le motivazioni della squalifica:
“Per contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro, nonchè per avere spintonato lo stesso con entrambe le mani al petto con estrema violenza facendolo cadere a terra e provocando escoriazioni alle gambe, ai gomiti e dolore alla schiena, giramenti di testa e difficoltà respiratoria. A seguito del provvedimento di espulsione il suddetto calciatore assumeva ripetutamente contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso arbitro che decretava la sospensione della gara e, lasciato l’impianto sportivo, a causa dei forti dolori agli arti superiori, raggiungeva un Presidio Ospedaliero dove gli veniva riscontrato un “trauma policontusivo da riferita aggressione” con una prognosi di 7 (sette) giorni.
Valutato che il comportamento sopra riportato configura una condotta da parte del tesserato che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 49/A del 12/10/2022;
Che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una condotta violenta secondo la definizione dell’art. 35 del C.G.S., che la individua in “ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara”;
Per quanto sopra;
Si delibera che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art.35, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva”.